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DPR 146/18 - Comunicazione F-GAS ed i suoi adempimenti
L'obbligo riguardante la comunicazione alla Banca dati, gestita dalla Camera di commercio di competenza, di tutte le operazioni che riguardano apparecchiature contenenti gas fluoruratiAl fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, devono essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
L’art. 16 del DPR 146/2018 individua le tipologie di operazioni e i soggetti obbligati all’aggiornamento della Banca Dati.
Per le operazioni di:
- installazione;
- controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione;
- smantellamento di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, cioè:
a. apparecchiature fisse di refrigerazione;
b. apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
c. pompe di calore fisse;
d. apparecchiature fisse di protezione antincendio;
e. celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
f. commutatori elettrici.
La registrazione deve essere fatta entro 30 giorni dall’operazione a cura dell’impresa certificata o, nel caso in cui questa non sia obbligata alla certificazione, dalla persona fisica certificata.
Per chi non rispetta il nuovo regolamento sono state emanate sanzioni pecuniarie molto salate.
In allegato troverete tutte le informazioni a riguardo.
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